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Percorsi INDIRE per abilitati TFA estero: chi si iscrive deve rinunciare al contenzioso per il riconoscimento

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La Commissione Cultura della Camera ha dato il via libera a diversi emendamenti al Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, conosciuto come Decreto Scuola.

Tra le misure più rilevanti spicca l’incarico assegnato a INDIRE di implementare percorsi di specializzazione per il sostegno didattico, rivolti nello specifico a docenti con titoli conseguiti all’estero e attualmente in attesa di riconoscimento (art. 7), e ai docenti triennalisti che negli ultimi cinque anni hanno insegnato in posti di sostegno senza titolo (art. 6).

Il Ministro Valditara ha chiarito in più occasioni che«i nuovi percorsi avranno contenuti mirati e differenziati rispetto ai corsi di specializzazione delle università; saranno innovativi e incentrati sulle reali esigenze formative, di qualità».

 Occhi puntati sull’articolo 7

Art. 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento).

Ai percorsi accedono di diritto i soli docenti già specializzati all’estero che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo o attivato un contenzioso per il mancato riconoscimento entro i termini previsti e rinunciano al contenzioso.

 In sostanza, l’articolo 7 del Decreto Scuola stabilisce che i docenti che hanno ottenuto il TFA presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine possono accedere di diritto ai nuovi percorsi di formazione attivati da INDIRE, a condizione che:

  1. abbiano già presentato una domanda di riconoscimento del loro titolo o avviato un contenzioso per il mancato riconoscimento nei termini previsti
  2. contestualmente all’iscrizione ai percorsi di formazione, presentino formale rinuncia al contenzioso

Criteri di ammissibilità e contenuti dei percorsi

Il Ministro dell’Istruzione, in accordo con il Ministro dell’Università e della Ricerca, definirà entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i criteri di ammissibilità e i requisiti di qualità dei percorsi formativi, che saranno adeguati alle diverse esigenze formative e ai vari gradi di istruzione.

Nonostante i percorsi siano stati annunciati, la loro piena operatività richiederà l’approvazione di ulteriori provvedimenti attuativi

Si prevede una possibile riduzione del carico formativo da 60 a 30 CFU, con una maggiore enfasi sulle lezioni online, in collaborazione con le università telematiche, dal momento che INDIRE non dispone di aule didattiche virtuali.

Ad oggi sono in corso interlocuzioni da parte di INDIRE con il MIM per dare operatività al suddetto Decreto. Sono attese novità già nei prossimi giorni.

Rinuncia all’istanza di riconoscimento

L’unica cosa certa al momento sembra essere solo la conditio sine qua non imposta agli abilitati esteri, che per potersi iscrivere ai percorsi INDIRE dovranno presentare rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno estero.

Tuttavia, è bene chiarire che tale rinuncia non influenzerà le procedure di reclutamento che richiedono un accertamento del titolo estero, né implicherà lo scioglimento delle riserve previste dall’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.

Validità del titolo di specializzazione

Un ultimo importante chiarimento: Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia ai sensi dell’articolo 7, è valido anche se ottenuto dopo un titolo estero non ancora riconosciuto, e vale ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente nell’ambito delle procedure volte alla stipula di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero.

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