La Commissione Cultura della Camera ha dato il via libera a diversi emendamenti al Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, conosciuto come Decreto Scuola.
Tra le misure più rilevanti spicca l’incarico assegnato a INDIRE di implementare percorsi di specializzazione per il sostegno didattico, rivolti nello specifico a docenti con titoli conseguiti all’estero e attualmente in attesa di riconoscimento (art. 7), e ai docenti triennalisti che negli ultimi cinque anni hanno insegnato in posti di sostegno senza titolo (art. 6).
Il Ministro Valditara ha chiarito in più occasioni che«i nuovi percorsi avranno contenuti mirati e differenziati rispetto ai corsi di specializzazione delle università; saranno innovativi e incentrati sulle reali esigenze formative, di qualità».
Occhi puntati sull’articolo 7
Art. 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento).
Ai percorsi accedono di diritto i soli docenti già specializzati all’estero che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo o attivato un contenzioso per il mancato riconoscimento entro i termini previsti e rinunciano al contenzioso.
In sostanza, l’articolo 7 del Decreto Scuola stabilisce che i docenti che hanno ottenuto il TFA presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine possono accedere di diritto ai nuovi percorsi di formazione attivati da INDIRE, a condizione che:
- abbiano già presentato una domanda di riconoscimento del loro titolo o avviato un contenzioso per il mancato riconoscimento nei termini previsti
- contestualmente all’iscrizione ai percorsi di formazione, presentino formale rinuncia al contenzioso
Criteri di ammissibilità e contenuti dei percorsi
Il Ministro dell’Istruzione, in accordo con il Ministro dell’Università e della Ricerca, stabilirà entro 60 giorni i criteri di ammissibilità e i requisiti di qualità dei percorsi, che saranno adattati alle diverse esigenze formative.
Anche se i percorsi sono stati annunciati, la loro piena operatività dipenderà dall’approvazione di ulteriori provvedimenti. Si prevede una riduzione del carico formativo da 60 a 30 CFU.
Rinuncia all’istanza di riconoscimento
L’unica cosa certa al momento sembra essere solo la conditio sine qua non imposta agli abilitati esteri, che per potersi iscrivere ai percorsi INDIRE dovranno presentare rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno estero.
Tuttavia, è bene chiarire che tale rinuncia non influenzerà le procedure di reclutamento che richiedono un accertamento del titolo estero, né implicherà lo scioglimento delle riserve previste dall’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.
Validità del titolo di specializzazione
Un ultimo importante chiarimento: Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia ai sensi dell’articolo 7, è valido anche se ottenuto dopo un titolo estero non ancora riconosciuto, e vale ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente nell’ambito delle procedure volte alla stipula di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero.