I percorsi INDIRE introdotti dal Decreto-legge n. 71/2024 rappresentano un’opportunità senza precedenti, ma la regolamentazione dei requisiti di accesso lascia spazio a parecchi interrogativi.
In attesa dei DM attuativi, cerchiamo di fare luce sulle domande più frequenti dei lettori.
INDIRE: chi può accedere e quali caratteristiche avranno?
Chi può partecipare ai percorsi INDIRE su sostegno? Chi ne è escluso? E cosa è previsto per chi ha presentato istanza di riconoscimento per titolo estero?
Sono questi (e molti altri) gli interrogativi che gravitano intorno al mondo del “sostegno” da quando il D.L. 31 maggio 2024, n. 71 è stato convertito in legge (L. 29 luglio 2024, n. 106).
Un breve ripasso
Sono due, in particolare, gli snodi che interessano i docenti di sostegno: l’articolo 6 e l’articolo 7.
L’art. 6 istituisce i corsi INDIRE per i docenti con servizio su sostegno con tre anni di servizio su posto di sostegno. Nello specifico è previsto che:
- in via straordinaria e transitoria, e fino al 31 dicembre 2025, in aggiunta ai percorsi TFA, la specializzazione sul sostegno può essere conseguita attraverso percorsi attivati dall’INDIRE;
- possono partecipare a detti percorsi coloro che hanno svolto, in scuole statali e paritarie, almeno 3 anni di servizio su sostegno, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;
- i percorsi sono a numero chiuso in quanto ogni anno il MIM individua il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, al fine dell’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo, per cui i percorsi sono a numero chiuso.
L’art. 7, invece, chiama in causa i docenti con titolo di sostegno conseguito all’estero, stabilendo che:
- possono partecipare ai percorsi INDIRE solo coloro che alla data di entrata in vigore del D.L. 69/2024, ossia al 1° giugno 2024, hanno pendente oltre il termine di legge il procedimento amministrativo di riconoscimento (quindi solo se sono decorsi i 120 gg dalla data di protocollazione della domanda di riconoscimento), oppure hanno pendente un contenzioso per mancata conclusione nei termini del procedimento di riconoscimento (dunque solo nel caso in cui si abbia pendente un ricorso avverso il silenzio inadempimento ovvero il conseguente procedimento di ottemperanza in caso di perdurante inerzia della Ministero);
- all’atto dell’iscrizione al percorso INDIRE l’interessato dovrà rinunciare alla domanda di equipollenza del titolo estero;
- con la rinuncia alla domanda di equipollenza si rimane inseriti con riserva nelle GPS, nelle GaE e nelle GM e si mantengono eventuali contratti di supplenza stipulati con riserva, oppure eventuali contratti di ruolo;
- con il superamento dei percorsi di formazione si consegue il titolo di specializzazione sul sostegno per il solo grado relativo al percorso di formazione scelto;
- conseguita la specializzazione con i corsi INDIRE si consolida la posizione giuridica di chi è stato assunto a tempo determinato o indeterminato e, dunque, si scioglie la riserva.
Domande e Risposte dal Web
Domanda – «Ho conseguito il titolo estero sostegno il 5 giugno c.a. e presentato istanza di riconoscimento il 7 giugno: posso partecipare al percorso 30 CFU oppure, avendo 4 anni di servizio sul sostegno, posso partecipare al percorso per i triennalisti senza rinunciare all’istanza di riconoscimento presentata?».
Risposta – In questo caso, lo specializzato non potrà partecipare ai percorsi INDIRE previsti dall’art 7, ossia quelli riservati a coloro che hanno conseguito il titolo sul sostegno all’estero, in quanto alla data del 1° giugno 2024 non aveva ancora presentato la domanda di riconoscimento. Potrà invece iscriversi ai percorsi INDIRE di cui all’art. 6, avendo 4 anni di servizio su posto di sostegno (a condizione che li abbia maturati negli ultimi 5 anni).
Domanda – «Alla data del 1° giugno 2024 avevo già inoltrato domanda di riconoscimento del titolo estero e, ad oggi, sono trascorsi anche i 120 giorni per la risposta del ministero. Posso partecipare ai corsi INDIRE?»
Risposta – Stando all’attuale formulazione della norma, non potrà partecipare perché alla data del 1° giugno non erano trascorsi ancora 120 giorni dall’inoltro della domanda di riconoscimento.
Domanda – «Al 30 giugno 2024 ho maturato il terzo annostatale su posto di sostegno. A settembre inizierò il quarto. Potrò partecipare al percorso INDIRE?»
Risposta – Sì, potrà partecipare. Dal momento che l’art. 6 D.L. n. 71/2024 non fissa un termine entro cui deve essere valutato il requisito di servizio, si può ritenere che sia sufficiente che il requisito di servizio sia maturato entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione.
Domanda – «Per il corso INDIRE, i tre anni di lavoro precedentemente svolti, devono essere sulla stessa classe di concorso per la quale vorrei frequentare il corso INDIRE? Oppure il corso non è diviso in classi?»
Risposta – Per l’insegnamento su posti di sostegno non rileva la classe di concorso, ma il grado di scuola. Stando al tenore letterale della norma, i 3 anni di servizio devono essere prestati nel medesimo grado di istruzione a cui si riferisce il corso INDIRE al quale si intende partecipare.
Domanda – «Negli ultimi 3 anni ho prestato servizio presso l’istituto comprensivo (…), come insegnante di sostegno alla primaria senza titolo. Ho un diploma tecnico per servizi sociali con 24 cfu e titolo di educatore professionale socio pedagogico. Per circa 20 anni ho lavorato come educatrice per una cooperativa del posto. C’è la possibilità di partecipare al corso di specializzazione INDIRE?»
Risposta – No, la frequenza dei corsi INDIRE, così come del percorso TFA, è riservata ad aspiranti muniti di idoneo titolodi accesso alla classe di concorso o grado di scuola.
Corsi INDIRE sostegno: non resta che attendere
Abbiamo cercato di dipanare i punti più controversi, ma la verità è che solo i decreti attuativi potranno sciogliere completamente i tanti dubbi che ancora aleggiano intorno ai percorsi INDIRE.
Fino ad allora, restiamo in attesa.
Ci auguriamo che le risposte arrivino presto e siano chiare per tutti.