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Riconoscimento titoli esteri: vittoria al Consiglio di Stato

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Abilitazione insegnamento Romania: vittoria dello Studio Legale innanzi all’Adunanza Plenaria CdS. Titoli ottenuti in Romania abilitano all'insegnamento in Italia.

Abilitazione insegnamento negli Stati dell’Unione Europea in Italia: conquistata l’Adunanza Plenaria CdS! Dopo aver ottenuto la prima sentenza in Italia circa la validità dei titoli conseguiti in Stati dell’Unione Europea, si chiude il cerchio ottenendo una fondamentale vittoria innanzi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. I titoli conseguiti negli Stati dell’Unione Europea su materia e sostegno permettono lo svolgimento della professione di docente in Italia.

È ufficiale: i titoli conseguiti negli Stati dell’Unione Europea su Materia e Sostegno abilitano all’insegnamento in Italia

Dopo lunghi anni di contenziosi è stata dimostrata la validità del titolo degli Stati dell’Unione Europea.

La storica sentenza del 29.12.2022 del Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria, in riferimento a contenzioso patrocinato dallo studio legale B&Z, espressasi positivamente in relazione al riconoscimento dei titoli esteri conseguiti negli Stati dell’Unione Europea, ha chiarito che l’abilitazione all’insegnamento su materia e la specializzazione sul sostegno acquisita presso le università degli Stati dell’Unione Europea sono titoli validi per poter insegnare sul territorio nazionale. A tale statuizione si è giunti a seguito dell’interpretazione dei vincoli sollevati dal MIM e diversamente interpretati dai giudici del Consiglio di Stato tanto da costituire una vera e propria disparità di giudizio in merito alle stesse.

Si è statuito, inoltre, sia relativamente ai titoli di abilitazione su materia sia ai titoli di specializzazione su sostegno, precisando l’obbligo gravante sul Ministero dell’Istruzione di verificare in quale misura si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro, soddisfino, anche parzialmente le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi e, all’esito dell’istruttoria, emanare decreto di riconoscimento o misure compensative.

A margine della Plenaria, in definitiva, è stato rigettato l’appello del MI condannando lo stesso alla valutazione dei titoli e al riconoscimento del titolo degli Stati dell’Unione Europea.

È stato confermato in calce alla sentenza emessa dal Consiglio di Stato in data odierna l’orientamento già espresso nelle molteplici sentenze ottenute dal nostro studio legale dinanzi al Tar del Lazio-sede di Roma tra cui la nostra sentenza N. 1593/2020 che ha costituito la prima vittoria in Italia sul riconoscimento dell’abilitazione degli Stati dell’Unione Europea.

Lo studio proseguirà le iniziative giudiziarie già intraprese per i propri ricorrenti fino all’ottenimento del riconoscimento del titolo.

A fini di consultazione e per consentirvi la lettura della stessa, si allega copia della sentenza favorevole emessa in data odierna dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria.

Perché si è giunti alla Plenaria per l’abilitazione dei titoli degli Stati dell’Unione Europea?

Per la disparità di giudizio costituita dall’interpretazione dei giudici della sezione settima del Consiglio di Stato, puntualmente smentita dalla pronuncia della Plenaria come testualmente di seguito riportato: “Osserva l’Adunanza Plenaria che questi presupposti di fatto – valutati dalla Settima Sezione – non trovano rispondenza negli atti depositati dal Ministero appellante e riguardanti l’organizzazione scolastica degli Stati dell’Unione Europea, per come descritta dagli atti del Ministero degli Stati dell’Unione Europea.

Cosa è stato deciso dalla Plenaria in merito alle abilitazioni insegnamento degli Stati dell’Unione Europea?

Il principio di diritto enunciato dalla Plenaria è il seguente: i titoli conseguiti all’estero devono essere sempre valutati dal Ministero dell’Istruzione che, all’esito della valutazione, potrà emettere o decreto di riconoscimento ovvero comminare misure compensative, ove necessario, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs 206/2007.

Abilitazione insegnamento: quali sono le aspettative per gli abilitati negli Stati dell’Unione Europea dopo tale decisione?

Consigliamo a tutti di attivare il ricorso sul silenzio inadempimento (scopri di più sul Ricorso Silenzio Inadempimento). Così potrete ottenere, quanto prima, il riconoscimento dei titoli.

In particolare rispetto agli abilitati all’estero lo studio ha ottenuto preziose vittorie che di fatto hanno portato all’odierna decisione dell’adunanza plenaria scaturite. Sentenze uniche a livello nazionale come il riconoscimento del titolo di sostegno oltre che sulla materia.

Nelle ultime settimane gli avvocati Bongarzone e Zinzi a favore dei propri assistiti hanno inoltre relegato alla rivisitazione del decreto ministeriale 112/22. Il Ministero dell’Istruzione limitava per gli stessi abilitati all’estero la possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato per quanto riguarda le supplenze da GPS. Così si esprime lo staff dello Studio Legale: “Si è trattato di un coronamento di un lavoro costante, faticoso e meticoloso durato anni finalizzato alla tutela degli abilitati all’estero. Non ci siamo mai sfiduciati e siamo stati assolutamente contenti di aver inaugurato il filone di vittorie già nel 2020 fino a condurlo al culmine della propria realizzazione dinanzi all’Adunanza Plenaria.”

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